Certificazione verde COVID-19 (Green pass)

Decreto legge 122 del 10 settembre 2021 - Accesso agli Istituti scolastici

Anita Macciò

da Anita Macciò

Personale amministrativo

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Si informano i genitori di quanto segue:

Decreto legge 122 del 10 settembre 2021

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Scuola dell’Infanzia

I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia (uno per alunno) potranno accedere all’interno dell’edificio per l’accoglienza/inserimento solo se muniti di green pass, che dovranno mostrare per il controllo. In caso contrario dovranno permanere all’esterno dell’edificio secondo le indicazioni delle maestre, che avranno cura di evitare che si creino assembramenti.

Scuola Primaria

Eventuali momenti di accoglienza per i bambini della classe prima verranno svolti all’esterno.

Altro

Per eventuali riunioni, assemblee in presenza o altri incontri con docenti o presso la segreteria sarà necessario possedere ed esibire il green pass.

Sono autorizzati al controllo del Green Pass, attraverso delega scritta del Dirigente Scolastico, un docente (il fiduciario di plesso) e i collaboratori scolastici di ciascun plesso

GREEN PASS

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