Cosa fa
COS’È?
L’organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Ha come principale: Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori; Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell’arbitro. L’organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.
QUANDO È STATO INTRODOTTO?
L’organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5)
REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI
L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Come da Regolamento d’Istituto (art. 5):
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e s.m.i. è istituito un Organo di Garanzia, interno all’Istituto e riguardante la scuola secondaria di 1°grado, al quale può ricorrere chiunque vi abbia interesse, contro sanzioni disciplinari o in merito all’applicazione del presente Regolamento e del D.P.R. 249/’98.
Il ricorso va presentato entro quindici giorni dalla comunicazione dall’irrogazione della sanzione e l’Organo di Garanzia decide entro i successivi dieci giorni; in pendenza del procedimento di impugnazione, la sanzione non sarà applicata ma, se l’Organo non si esprime entro i termini, la sanzione si ritiene confermata.
L’Organo di Garanzia resta in carica per due anni, è presieduto dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte, oltre al Dirigente, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli insegnanti.
I rappresentanti dei genitori sono individuati tra quelli degli alunni della scuola primaria e sono eletti dai genitori degli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e l’ultimo anno della scuola primaria.
I rappresentanti dei docenti sono indicati dal Consiglio di Istituto.
Non possono far parte dell’Organo di Garanzia i membri del Consiglio di Istituto (tranne il Dirigente Scolastico) ed hanno l’obbligo di astensione dalle riunioni i componenti che si trovassero direttamente coinvolti nei provvedimenti in esame (genitori di alunni sanzionati, insegnanti appartenenti ad organo che ha irrogato la sanzione ecc..).
I rappresentanti dei genitori vengono eletti in numero di 4 (due effettivi e due supplenti) contestualmente all’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe, i docenti (due effettivi e due supplenti) vengono designati dal Consiglio di Istituto.
Per la validità delle deliberazioni dell’Organo di Garanzia è necessaria la partecipazione del Dirigente Scolastico e di almeno un componente per ogni categoria rappresentata.
ART. 2 – COMPOSIZIONE
L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:
a) il Dirigente Scolastico o un suo delegato; b) due rappresentanti dei genitori; d) due rappresentanti dei docenti.
Anno scolastico 2015/16 e 2016/17
- PIOMBO Laura genitore
- MANDALA’ Giorgia genitore
- ARIMANE Maria docente
- PASTORINO Francesca docente
Membri supplenti
- OTTONELLO Elsa – Genitore
- MAZZOLA Maria Chiara – Genitore
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 010 926018
- Email: geic81400g@istruzione.it